“Uccidere un animale ‘per crudeltà o senza necessità’ è un reato penale ‘punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi’, secondo quanto prevede l’articolo 544-bis del Codice Penale. Colui o coloro che avessero avvelenato gatti e cani a Mazzacotto farebbero bene a saperlo, così come dovrebbero vergognarsi per quanto avrebbero fatto”. A dichiararlo è la delegazione vetrallese di CODICI (Centro per i Diritti del Cittadino).
“In questi giorni – racconta Daniele Camilli di CODICI – siamo stati contattati dalla signora Caterina Presciutti di Mazzacotto che ci ha detto come lo scorso 5 agosto sarebbero stati avvelenati 4 gatti e due cani. A salvarsi soltanto il cane della signora, un labrador di un anno cui, per aver ingerito del diserbo, è stato tolto mezzo metro di intestino. Zeus – è questo il nome del cane sopravvissuto – è inoltre in addestramento continuo per il conseguimento di vari brevetti di Protezione Civile per il soccorso a mare presso il Gruppo Unità Cinofile di Civitavecchia. In sintesi è un cane che viene addestrato per salvare vite umane. Per parte nostra – prosegue Camilli – porteremo il caso allo Sportello ‘Diritti degli animali’ di Codici, mentre la signora Presciutti, come ci ha riferito, adotterà gli opportuni provvedimenti legali per quanto accaduto. Perché anche gli animali hanno i loro diritti, primo fra tutti quello alla vita e ad una esistenza dignitosa. Diritti che vanno assolutamente rispettati”.
“Crudeltà” e “assenza di necessità”, sono questi i due aspetti caratterizzanti l’articolo 544-bis del Codice penale. “Per una puntuale definizione di ‘crudeltà’ – spiega Camilli – è bene riferirsi a quanto stabilito in merito dalla Corte di Cassazione: ‘la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile. Rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità’, con ‘atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo’. Per quanto riguarda infine l’‘assenza di necessità’, essa non andrebbe valutata solo alla luce di quanto disposto dagli articoli 52 e 54 del Codice penale (legittima difesa e stato di necessità), ma anche in rapporto a quanto detto sempre dalla Cassazione per la quale il concetto di necessità identifica ‘ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile’”.
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